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Istituto IA.

Pubblicato 26 agosto 2026

L’AI Act europeo: calendario di applicazione e definizioni chiave

Il regolamento (UE) 2024/1689 è entrato in vigore il 1º agosto 2024 e non si applica tutto insieme. Le sue disposizioni entrano in funzione per gradi, e il calendario è stato modificato nel luglio 2026. Quasi tutta la pubblicistica in circolazione riporta ancora le date originarie: chi le cita oggi cita un testo superato.

Questo articolo riporta il calendario aggiornato e le tre definizioni da cui dipende sapere se il regolamento riguardi o no un determinato prodotto.

Che cosa si applica già

Dal 2 febbraio 2025 valgono due gruppi di disposizioni. Il primo è il divieto delle pratiche vietate elencate all’articolo 5: manipolazione che sfrutta vulnerabilità, punteggio sociale generalizzato, alcune forme di riconoscimento biometrico. Il secondo è l’obbligo di alfabetizzazione in materia di IA dell’articolo 4[2].

Dal 2 agosto 2025 si applicano gli obblighi sui modelli di IA per finalità generali, le norme sulle autorità nazionali, l’assetto di governance europea e il regime sanzionatorio. È la data da cui esiste un interlocutore istituzionale a cui rivolgersi.

Dal 2 agosto 2026 si applica il grosso delle restanti disposizioni, fra cui gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 per i sistemi che interagiscono con le persone o generano contenuti sintetici.

Che cosa è stato rinviato

Il regolamento (UE) 2026/1744, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 24 luglio 2026 e vincolante dal 27 luglio 2026, ha spostato in avanti gli obblighi sui sistemi ad alto rischio. Le nuove date sono due:

  • 2 dicembre 2027 per i sistemi che rientrano fra i casi d’uso elencati nell’allegato III — impiego e selezione del personale, istruzione, valutazione del merito creditizio, attività di contrasto, infrastrutture critiche, accesso a servizi essenziali;
  • 2 agosto 2028 per i sistemi che sono componenti di sicurezza di prodotti già soggetti alla normativa di armonizzazione dell’Unione, o che sono essi stessi quei prodotti: dispositivi medici, macchine, giocattoli, ascensori e le altre categorie elencate nell’allegato I.

Il rinvio riguarda soltanto quel capo. Gli obblighi di trasparenza, quelli sui modelli per finalità generali, la vigilanza e le sanzioni restano al loro posto.

Perché il rinvio non è una pausa

È il periodo in cui le imprese scrivono le clausole, le amministrazioni redigono i capitolati e gli enti di formazione progettano i percorsi[3]. Ciò che si scrive oggi con la parola sbagliata si eredita nel 2028 con la parola sbagliata dentro, e il contratto dura più a lungo della proroga.

Le tre definizioni da cui dipende tutto

Sistema di IA

L’articolo 3, punto 1, definisce l’oggetto a cui il regolamento aggancia gli obblighi: un sistema di intelligenza artificiale che funziona su macchina, opera con un margine variabile di indipendenza dall’intervento umano e ricava dagli ingressi che riceve il modo di produrre uscite capaci di incidere su ambienti fisici o digitali[1].

La qualifica non dipende dalla tecnica né dalla complessità, ma dalla capacità di inferire: resta fuori il programma che si limiti a eseguire regole definite unicamente da persone fisiche[3]. È il primo filtro: se il prodotto non è un sistema di IA, il regolamento non lo riguarda.

Alto rischio

Un sistema ad alto rischio è tale per una di due vie distinte. La prima passa dal prodotto: il sistema è componente di sicurezza di un prodotto disciplinato dalla normativa di armonizzazione elencata, o è esso stesso quel prodotto, e il prodotto è soggetto a valutazione della conformità da parte di terzi. La seconda passa dall’uso: il sistema rientra fra i casi elencati nell’allegato dedicato[3].

La qualifica discende dagli elenchi, non da una stima sul singolo sistema. Chi vuole sapere se il proprio prodotto sia ad alto rischio legge gli allegati, non valuta l’impatto.

Modello per finalità generali

Un modello per finalità generali presenta una generalità marcata e sa svolgere con competenza compiti fra loro distinti, qualunque sia il canale con cui arriva sul mercato. La qualifica guarda alle capacità del modello e non all’uso che il fornitore ne prevede: resta generalista anche il modello destinato a un solo impiego[3].

Chi risponde di che cosa

Il regolamento distribuisce gli obblighi su posizioni, non su categorie merceologiche. Le due principali sono il fornitore, che sviluppa il sistema o lo fa sviluppare e lo immette sul mercato con il proprio nome, e il deployer, che lo impiega sotto la propria autorità nell’esercizio di un’attività professionale.

La posizione di deployer è di fatto, non contrattuale: la assume chi decide che il sistema entri in un processo, per quali scopi e su quali persone produca effetti[3]. E può cambiare: chi modifica in modo sostanziale un sistema, o lo immette sul mercato con il proprio marchio, diventa fornitore, con tutti gli obblighi che ne conseguono.

È la ragione per cui chiamare «utente» il deployer in un contratto è pericoloso. Il regolamento attribuisce al deployer obblighi specifici, e chi firma come utente rischia di non riconoscersi nel soggetto a cui quegli obblighi sono rivolti[3].

Che cosa non esiste

Non esiste una «certificazione AI Act» per le persone. L’espressione circola in offerte, brochure e curricula e da sola non identifica alcun titolo previsto dal regolamento: per capire che cosa si stia comprando occorre precisare l’oggetto, chi lo emette, con quale procedura e con quale valore dichiarato[3].

Non esiste, oggi, una presunzione di conformità fondata sulla norma internazionale sui sistemi di gestione dell’intelligenza artificiale. La presunzione nasce dalla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate in Gazzetta ufficiale, e quella pubblicazione non risulta avvenuta. Un sistema di gestione ben costruito è una buona pratica; non è una presunzione di conformità[3].

Come verificare una data

Le date di questo articolo si controllano in un solo posto: il testo consolidato del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, che riporta le modifiche successive con gli estremi dell’atto che le ha introdotte[1]. Qualunque altra fonte è un riassunto, e i riassunti di questo regolamento hanno dimostrato di invecchiare in mesi.

Le pratiche vietate

Sono l’unica parte del regolamento che vieta invece di condizionare, e si applicano dal 2 febbraio 2025. L’articolo 5 elenca i casi[1]:

  • tecniche subliminali o manipolative che alterano materialmente il comportamento e causano o possono causare un danno significativo;
  • sfruttamento delle vulnerabilità legate a età, disabilità o situazione sociale o economica;
  • punteggio sociale che produce trattamenti pregiudizievoli in contesti estranei a quelli in cui i dati sono stati raccolti, o sproporzionati rispetto al comportamento;
  • previsione del rischio che una persona commetta un reato fondata unicamente su profilazione o su tratti della personalità;
  • creazione di banche dati di riconoscimento facciale mediante raccolta non mirata di immagini dal web o da circuiti di videosorveglianza;
  • inferenza delle emozioni sul luogo di lavoro e negli istituti di istruzione, salvo ragioni mediche o di sicurezza;
  • categorizzazione biometrica per dedurre caratteristiche protette;
  • identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto, salvo eccezioni tassative e autorizzate.

Due osservazioni pratiche. Il divieto sull’inferenza delle emozioni nei luoghi di lavoro e nelle scuole è quello che più frequentemente viene violato per inconsapevolezza, perché riguarda funzioni presentate come analisi dell’attenzione o del coinvolgimento. E il divieto sulla raccolta non mirata di volti riguarda anche chi acquista il servizio di un fornitore che l’ha praticata.

I soggetti che quasi nessuno considera

Oltre a fornitore e deployer, il regolamento definisce altre posizioni della catena del valore, e ciascuna porta obblighi propri.

L’importatore è chi immette sul mercato dell’Unione un sistema che reca il nome di un soggetto stabilito fuori. Il distributore è chi lo mette a disposizione senza essere né fornitore né importatore. Entrambi devono verificare che gli adempimenti a monte siano stati compiuti, e nessuno dei due può limitarsi a trasferire il prodotto.

Il rappresentante autorizzato è il soggetto stabilito nell’Unione che un fornitore di paese terzo deve designare per i sistemi ad alto rischio. È un adempimento formale e frequentemente dimenticato da chi importa software da fuori Europa.

Che cosa fare adesso

Quattro operazioni, nell’ordine, per un’organizzazione che impieghi sistemi di intelligenza artificiale.

Censire. Un elenco dei sistemi in uso, con il fornitore, la finalità e i dati trattati. È l’unico documento da cui tutto il resto discende, e quasi nessuno lo ha.

Qualificare. Per ciascun sistema: è un sistema di IA ai sensi dell’articolo 3? Rientra in una pratica vietata? Rientra in un caso dell’allegato III? L’organizzazione è fornitore o deployer?

Adempiere a ciò che è già dovuto. L’alfabetizzazione del personale e, dal 2 agosto 2026, l’informazione alle persone che interagiscono con un sistema o ne ricevono contenuti sintetici.

Preparare il resto senza fretta e senza rinviare le clausole. Le date del 2027 e del 2028 sono lontane; i contratti che si firmano ora dureranno fino a quelle date, e rinegoziarli dopo costa più che scriverli bene adesso.

Fonti

  1. Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024, testo in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
  2. Testo dell’articolo 4 del regolamento con la data di applicazione
  3. Patron, R. (a cura di), «Glossario dell’intelligenza artificiale», AIPIA Studies in Applied AI vol. 1, 2026
  4. Wikipedia (en), voce «Artificial Intelligence Act»